DOCG, DOC E IGT… la produzione del vino è regolata da leggi.

In Italia, ogni regione ha un proprio ordinamento regionale. La potestà legislativa viene conferita alle regioni. Queste leggi però non possono prevalere mai su quelle statali superiori o di pari grado.

Le norme attualmente in vigore in Italia riguardano l’allevamento della vite e la vinificazione. Sono molte e derivano da diverse fonti: le Leggi Ordinarie, i decreti legge, i regolamenti, i decreti ministeriali e gli usi. Le leggi italiane non devono essere in contrasto con quelle comunitarie.

Le normative comunitarie comprendono:

  • I Regolamenti – riguardano specifiche materie: etichettatura, sistema di mercato e di scambio
  • Le Direttive – stabiliscono i vincoli sugli effetti delle norme
  • Le Decisioni – esprimono i vincoli per i soggetti destinatari

L’allegato IV al regolamento CE 479/2008 al punto 1 recita:

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no o di mosti di uve.

È lo stesso regolamento a stabilire che i vini comunitari debbano essere classificati in:

  • Vini a denominazione di origine – che hanno un legame specifico con il territorio geografico, vengono identificati in DOP o IGP e sono sottoposti ad uno specifico disciplinare di produzione
  • Vini senza denominazione di origine – che non vantano uno specifico legame con il territorio. Corrispondono ai vini da tavola e non sono sottoposti ad un disciplinare di produzione.

A livello nazionale è con l’introduzione del decreto legislativo 61 dell’8 aprile 2010 che si è regolata la classificazione delle denominazioni di origine.

La classificazione che si può immaginare come una piramide prevede alla base i vini generici o varietali senza denominazione di origine e non disciplinati.

Salendo si trovano gli IGP, Indicazione Geografica Protetta. Si utilizza il nome geografico di una zona per indicare un determinato prodotto, riconducibile qualitativamente a quella specifica zona. Fanno parte di questa categoria gli IGT, indicazione geografica tipica, come Vin de pays, in Val d’Aosta. Sono regolati dal disciplinare di produzione. Indicano l’ampio territorio in cui vengono prodotti e riportano l’indicazione del vitigno. Per conseguire l’I.G.P. è sufficiente che una specifica fase della produzione venga effettuata nell’ambito dell’area geografica indicata dall’Ente.

Per richiedere la certificazione IGP è necessario che ci siano:

  • Gli elementi chiari di identificazione del prodotto (denominazione, caratteristiche obiettive);
  • Un dettagliato disciplinare di elaborazione del prodotto conforme ad usi consolidati
  • La zona di produzione;
  • La documentazione dell’origine storica del prodotto nella zona proposta (che deve avere almeno 25 anni).
  • L’ente incaricato della certificazione deve essere scelto fra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Salendo troviamo i DOP, denominazione di origine protetta. Fanno parte di questa categoria le DOC  e le DOCG.

denominazioni di origine

Per quanto riguarda le DOC, vini a denominazione di origine controllata, sono regolati da un disciplinare di produzione in cui sono previste le denominazioni delle sottozone, comune, frazione, fattoria, vigna o podere. Può essere indicato il vitigno, il sistema di vinificazione.

Per ottenere la certificazione DOC è necessario che

  • Il vino provenga da una zona che abbia ottenuto già la certificazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) da almeno 5 anni; 
  • Le zone IGP devono essere state rivendicate da almeno il 35% dei viticoltori che sono interessati a richiedere la certificazione; 
  • le zone devono rappresentare almeno il 35% della produzione dell’area indicata.

Le DOCG, vini a denominazione controllata e garantita, hanno le stesse regole delle DOC, ma disciplinari più rigorosi, migliori caratteristiche qualitative, un’analisi qualitativa rinnovata all’imbottigliamento.

cosa è la docg

Prima di essere messi in commercio, questi vini devono essere sottoposti, ad analisi di tipo chimico fisico, indagini organolettiche partita per partita ed indagine di tipo sensoriale.

I vini contraddistinti dalla certificazione di Denominazione di Origine Controllata e Garantita, sono prodotti quindi sottoposti a controlli severi. Questi prodotti devono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e dovranno necessariamente riportare un contrassegno dello Stato come sinonimo di garanzia, circa l’origine e la qualità del prodotto. Il procedimento di certificazione garantisce la numerazione delle bottiglie prodotte e la sicurezza della non manomissione.

Un vino DOC è un vino che ha mantenuto la denominazione IGT (Indicazione Geografica Tipica) per almeno 5 anni.

Dopo 10 anni in DOC può diventare DOCG a patto che superi le analisi chimico-fisiche ed organolettiche effettuate in fase di produzione ed imbottigliamento, necessarie a stabilire che il vino abbia i requisiti previsti dal disciplinare.

 

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